15 Giu Procedure di sovraindebitamento: come avviene l’amministrazione di sostegno di persone affette da ludopatia o alcolismo? [parte 1]
L’Amministratore di Sostegno è figura fondamentale per l’assistenza a persone affette da ludopatia o alcolismo, che possono incontrare gravi problematiche nella gestione del patrimonio proprio e dei familiari.
La sua nomina può essere fatta per la temporanea cura dei giocatori compulsivi con l’obiettivo di preservare il patrimonio degli stessi e indirettamente della famiglia, soprattutto nel corso del delicato recupero psicologico e di risoluzione delle dipendenze.
Il sostegno maggiore lo si rinviene in casi di grave indebitamento e, dove ricorrano determinati requisiti, quando si ricorre alle procedure di sovraindebitamento (L. n. 3/2012). In tal caso, tutti gli adempimenti relativi all’accesso a tali procedure di sovraindebitamento possono essere svolti dall’Amministratore di Sostegno.
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono state introdotte e disciplinate nel nostro ordinamento nel 2012, per poi aver subito delle modificazioni negli scorsi anni per “semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori”.
La legge 3/2012 (c.d. legge “salva suicidi”) aveva l’obiettivo di:
- offrire una soluzione a chi non poteva accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare;
- intervenire sul problema dell’indebitamento eccessivo delle famiglie, evitando il ricorso all’usura;
- sollevare l’assistenza pubblica dalle problematiche di disagio sociale determinatesi in casi di indebitamento, fornendo una possibilità di recupero sociale e di un nuovo inizio.
Il ricorso alla legge e relativi benefici, però, è subordinato a ben precisi requisiti soggettivi e oggettivi. Senza affrontare approfonditamente la vasta materia e le molteplici questioni dovute alle peculiarità di ogni singolo caso, può accedere alle procedure di sovraindebitamento chi si trova in una
“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.
I soggetti legittimati all’accesso sono il consumatore, il socio illimitatamente responsabile di società di persone, il professionista/lavoratore autonomo, l’imprenditore minore (imprese commerciali non fallibili), l’imprenditore agricolo, le start-up innovative (d.l. 18.10.2012 n. 179), società tra professionisti, associazioni professionali o studi associati, associazioni, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza.
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono 3:
1 Piano del consumatore (art. 12 bis e s..), destinato a tutte le persone fisiche che abbiano contratto i propri debiti al di fuori di una attività imprenditoriale, al fine di ottenere la finale esdebitazione. La procedura è sottoposta a una valutazione del magistrato delle condizioni in cui si è creato il sovraindebitamento, ma non al voto dei creditori;
2 Accordo di composizione con i creditori, destinata al debitore professionale non fallibile (art. 10 e ss.). Richiede il voto favorevole del 60% dei creditori. Quando si abbia un debito con l’amministrazione finanziaria e il voto di questa è decisivo per l’approvazione dell’accordo, il Tribunale può omologare l’accordo anche in caso di dissenso dell’Ente. La procedura è utilizzabile anche dal debitore non professionale/consumatore;
3 Procedura di liquidazione del patrimonio del debitore (art. 14 ter e ss.).
È inoltre prevista una particolare procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente (art. 14 quaterdecies) che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta. A eccezione, l’obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.
La riforma del 2020 della Legge 3/2012 ha altresì previsto la possibilità di accedere alle procedure di sovraindebitamento ai gruppi familiari conviventi o il cui indebitamento abbia radice comune.
Queste differiscono nell’iter e nei presupposti, ancor di più in questo caso è fondamentale il ricorso a un professionista (c.d. advisor) che sappia consigliare e assistere la persona indebitata nella verifica dei requisiti per l’accesso, nella scelta della procedura più idonea, nella raccolta della documentazione necessaria e nella predisposizione del relativo ricorso.
Soggetto imprescindibile nelle procedure di sovraindebitamento è l’organismo di Composizione della Crisi, ente terzo, imparziale e indipendente che svolge una funzione di intermediazione tra i soggetti non fallibili e il Tribunale. Questo organismo ha il compito di
- informare gratuitamente sul tema del sovraindebitamento;
- ricevere dal debitore la richiesta di avvio del procedimento;
- valutare l’entità dei debiti stralciabili e la modalità di accesso alle procedure;
- essere di ausilio alla predisposizione del piano di ristrutturazione del debito;
- verificare, tramite il Gestore della crisi nominato, la completezza e l’attendibilità del piano;
- attestare la fattibilità con apposita relazione;
- avviare l’iter per il deposito del ricorso da parte del debitore;
- effettuare la pubblicità e comunicazioni di legge verso creditori ed Enti;
- verificare l’adempimento della fase esecutiva del piano omologato.
Nel prossimo articolo vedremo come accedere alle procedure di sovraindebitamento da parte di persone affette da ludopatia e alcolismo.
Avv. Antonio Ferretti
Gestore della crisi presso l’O.C.C. – Ordine Avvocati di Reggio Emilia