09 Dic Differenze fra Amministratore di sostegno e Caregiver: facciamo chiarezza
Differenze fra Amministratore di sostegno e Caregiver: facciamo chiarezza
Sono tante le caratteristiche che accomunano queste due figure, ma sono anche molti gli elementi che differenziano il Caregiver dall’Amministratore di sostegno, soprattutto a livello normativo. Entriamo nel merito e proviamo a fare chiarezza.
Il CAREGIVER
“Caregiver” è un termine inglese e letteralmente significa “colui che si prende cura“. Con “caregiver” infatti si indica chi offre personalmente e continuativamente cure ed assistenza, a titolo gratuito e fuori dall’ambito professionale, ad un figlio, un genitore o un altro familiare disabile o non autosufficiente.
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
A differenza del caregiver, l’Amministratore di sostegno è un istituto giuridico disciplinato dal Codice civile, l.6/2004. La sua funzione è quella di affiancare il soggetto non autosufficiente con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire. L’amministratore di sostegno è sempre nominato dal Giudice Tutelare, può essere un familiare, ma anche un soggetto terzo estraneo alla famiglia.
DI COSA SI OCCUPA IL CAREGIVER
Il ruolo del caregiver può essere molto faticoso e stressante, sia a livello fisico che psicologico, e può generare ripercussioni sulla vita sociale. Può prevedere molteplici funzioni, a seconda delle necessità della persona assistita: dall’assistenza personale, all’acquisto e somministrazione di farmaci e terapie. Il caregiver può occuparsi personalmente degli atti essenziali della vita, aiutando l’assistito a vestirsi, lavarsi, mangiare, può gestire direttamente tutte le pratiche e le visite mediche specialistiche.
DI COSA SI OCCUPA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministratore tutela gli interessi del beneficiario, i suoi desideri e le aspettative, occupandosi essenzialmente di due grandi macro-aeree:
- la cura della persona dal punto di vista della salute (es. scelte sanitarie) e degli aspetti relazionali e sociali (es. scelta del luogo in cui vivere)
- la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale dell’assistito (amministrazione di beni mobili e immobili, pensioni, stipendi) volta alla conservazione delle risorse finanziarie del beneficiario e al soddisfacimento delle sue ordinarie esigenze di vita.
COSA DICE LA NORMATIVA
Come abbiamo visto, il caregiver è una figura sottoposta a forte stress e con grandi responsabilità: spesso il caregiver è costretto ad abbandonare il lavoro per dedicarsi completamente alla cura del parente bisognoso. Purtroppo, però, questa figura non trova ancora una tutela adeguata nella legge italiana: l’unica misura a sostegno dei caregiver attualmente è rappresentata dalle minime tutele previste dalla legge 104 del 1992, legge quadro di tutela dei soggetti diversamente abili per la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e della socializzazione e l’integrazione. Questa legge non prevede un vantaggio economico, ma assistenziale, prevede cioè solo misure per garantire la giusta assistenza alla persona in questione: un caregiver può richiedere giorni di permesso (fino a 3 mesi) dal lavoro per assistere il beneficiario o congedi straordinari dal lavoro fino a 2 anni.
La figura dell’Amministratore di sostegno è invece normata in maniera specifica dalla legge 6 del 2004 all’art. 404 del Codice civile: “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.
Mentre il caregiver non è quindi ancora riconosciuto da una legge specifica, l’Amministratore di sostegno è un istituto giuridico: deve pertanto essere nominato da un Giudice Tutelare, a cui dovrà poi presentare rendiconti annuali. Il Caregiver invece deve essere necessariamente un familiare e non è richiesta una nomina di particolare formalità.
COSA PUÒ FARE NON+SOLI
Per la nomina dell’Amministratore di sostegno è sempre bene rivolgersi a figure esperte che predispongano il ricorso al Giudice Tutelare, indicando espressamente la persona di fiducia che assumerà l’incarico a tutela del soggetto beneficiario (di solito un familiare, o un volontario).
I nostri volontari sono a disposizione gratuitamente per informazioni e consulenze e per lo svolgimento delle pratiche, negli sportelli NON+Soli in provincia di Reggio Emilia.
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- Leggi la storia di Giovanna, Amministratore di sostegno e caregiver volontaria di Guido, Clelia e Claudio