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Progetto coordinato da CSV Emilia ODV

E se non fosse un’amministrazione di sostegno?

Quando una persona non è (più) in grado di gestire autonomamente la propria vita in ogni suo aspetto, è necessario iniziare a porsi delle domande. È necessaria un’Amministrazione di Sostegno?

Oltre all’Amministrazione di Sostegno, quali sono le altre forme di tutela giuridica per un soggetto fragile? Scopriamo le differenze e quando scegliere una figura piuttosto che l’altra, sempre previa nomina da parte del Giudice Tutelare.

L’Amministratore di sostegno

Introduzione: Istituito in Italia nel 2004, rappresenta un’evoluzione rispetto alle figure tradizionali di Tutore.
Il suo scopo è affiancare una persona che, a causa di una infermità o menomazione fisica o psichica, anche temporanea o parziale, non è in grado di provvedere ai propri interessi. Il suo obiettivo è garantire la massima autonomia possibile alla persona, limitando l’intervento del sostegno solo alle situazioni strettamente necessarie.
L’Amministrazione di Sostegno è uno strumento molto flessibile, che viene adattato di caso in caso sulla base delle specifiche esigenze della persona assistita. Il Giudice Tutelare, infatti, definisce con precisione i compiti di ogni Amministratore di Sostegno e i limiti della sua azione. Si applica a una vasta gamma di situazioni, comprese quelle di disabilità temporanea, malattie degenerative, anziani fragili, persone con disturbi mentali, ecc.

Il Tutore

Introduzione: Figura più antica, legata all’istituto dell’Interdizione.
Ha lo scopo di tutelare la persona che, a causa di una grave infermità mentale, è completamente incapace di provvedere ai propri interessi. Il tutore sostituisce completamente la persona interdetta in tutti gli atti della vita civile. Si applica solo nei casi di grave incapacità, mentre l’amministrazione di sostegno è uno strumento più adatto a situazioni di incapacità parziale o temporanea.

Differenze principali

Caratteristica Amministratore di sostegno Tutore
Scopo Tutela con la massima autonomia possibile Sostituzione completa
Flessibilità Elevata, adatta a situazioni diverse Scarsa, legata all’interdizione
Ampiezza dell’intervento Può essere limitato a specifici atti Si estende a tutti gli atti della vita civile
Situazioni applicabili Incapacità parziale o temporanea Grave incapacità mentale

 

Il curatore

Il curatore è una figura prevista per coloro che sono sottoposti a inabilitazione.
Questa condizione si applica a chi, pur avendo capacità decisionale limitata (ad esempio per abuso di alcol o droghe), è comunque in grado di gestire gli atti quotidiani. Il curatore non rappresenta legalmente né sostituisce l’assistito, ma lo affianca negli atti che richiedono maggiore responsabilità, come la vendita di un immobile o la gestione di beni di valore. Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all’inabilitato, dopo averli valutati preventivamente con il giudice.

Quando si sceglie una figura e quando un’altra?
• Amministratore di sostegno: si preferisce quando è possibile mantenere un certo grado di autonomia alla persona e quando l’incapacità è parziale o temporanea.
• Tutore: si nomina quando la persona è completamente incapace di intendere e di volere e necessita di una tutela completa.
• Curatore: vi si ricorre solo per specifici atti di straordinaria amministrazione, come assistente a fianco di una persona ancora in grado di autogestirsi.