Progetto coordinato da CSV Emilia ODV
L’amministratore di sostegno è una persona che affianca un’altra persona la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. E’ quindi una forma di tutela di soggetti deboli, che è stata introdotta da una legge dello stato che ha modificato il codice civile (legge n. 6 del 2004).
L’amministratore di sostegno svolge, anche per un periodo limitato nel tempo, attività volontaria e gratuita a favore di persone senza o con poca autonomia nel compiere le attività della vita quotidiana. Diventare amministratore di sostegno di una persona fragile significa assumere l’impegno di aiutarla per migliorare la qualità della vita, svolgendo quegli adempimenti che altrimenti non potrebbero essere eseguiti dalla persona stessa.
L’amministratore di sostegno svolge la propria attività per chi , affetto da una infermità ovvero una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all’espletamento delle funzioni della vita quotidiana come anziani con patologie invalidanti, persone con disabilità, persone con dipendenze, persone con problemi psichici.
Può avere il compito di assistenza, oppure di sostituzione del beneficiario. I poteri vengono decisi dal giudice tutelare e descritti in uno specifico documento chiamato decreto di nomina, questo per proteggere la persona beneficiaria, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa.
La nomina riguarda :
La durata dell’incarico può essere a tempo determinato o indeterminato ed è stabilito dal giudice tutelare in accordo con l’amministratore di sostegno ed il beneficiario.
L’amministratore di sostegno è nominato con decreto del giudice tutelare su richiesta presentata direttamente dal beneficiario stesso, da un suo coniuge o convivente stabile, dai familiari, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali.
La nomina del giudice tutelare può essere conferita a :
Assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile, chi per effetto di una infermità, non è in grado di farlo da solo.
L’amministratore di sostegno non deve essere un professionista in campo giuridico, sociale o amministrativo, ma una persona disponibile alla relazione, ad attivare opportuni servizi e reti di supporto e ad affiancare la persona nella gestione del patrimoni.
Il procedimento è semplice ed informale: si propone ricorso diretto al Tribunale e la nomina dell’amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.
E’ la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno attivata mediante presentazione di una domanda (ricorso) al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Detto ricorso deve contenere, ai sensi dell’art. 407 c.c., le indicazioni relative a:
Più in generale il ricorso dovrà contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario, la sua «fotografia ». Le indicazioni dovranno riguardare: l’infermità o la menomazione fisica o psichica, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l’indicazione del possibile amministratore di sostegno e delle motivazioni alla base della possibile scelta, la spiegazione del perché della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l’indicazione il più possibile precisa degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere insieme al beneficiario (quindi in assistenza del beneficiario) nonché degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà andare a compiere al posto del beneficiario (e quindi in nome e per conto del beneficiario).
Quanto più il ricorso sarà formulato in modo puntuale e chiaro, quanto più il Giudice Tutelare riuscirà ad individuare subito quali ulteriori eventuali accertamenti attivare (esempio. Cosa chiedere ai servizi sociali e sanitari, cosa chiedere al beneficiario e ai suoi parenti, quali accertamenti patrimoniali effettuare, ecc.).
Riveste fondamentale importanza la parte del ricorso che spiega le ragioni per le quali si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno: vanno infatti puntualmente descritte le condizioni, le esigenze nonché le necessità eventualmente urgenti del beneficiario.
Alcuni Tribunali ammettono la possibilità di presentare il ricorso anche senza l’assistenza tecnica di un legale. In tale caso, alcuni Giudici Tutelari hanno predisposto un modello di ricorso contenente tutti gli elementi essenziali per presentare una valida richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno.
Documenti da allegare al ricorso:
// N.B. Qualora il beneficiario non possa comparire all’udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di INTRASPORTABILITA’ (rilasciato dalla struttura che ospita il beneficiario o da medico specialistico se il medesimo è domiciliato presso la propria abitazione). In mancanza di tale documento, il beneficiario si dovrà presentare in udienza.
• si tratta di un procedimento esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti
• al momento della presentazione del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre applicare una marca da bollo di importo pari ad euro 27,00
• le richieste di copie di atti relativi all’amministrazione di sostegno (esempio: verbale di giuramento dell’amministratore di sostegno, decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, successive autorizzazioni, ecc…) si pagano, mentre solo in pochi tribunali le copie non si pagano.
Il decreto di nomina è il provvedimento immediatamente esecutivo con cui il giudice tutelare provvede a nominare l’amministratore di sostegno pronunciandosi sul ricorso di nomina di amministratore di sostegno depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina si completa con il giuramento di esercizio dell’amministrazione con fedeltà e diligenza. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) oppure d’ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del giudice tutelare stesso).
Nel decreto di nomina sono riportate:
a) generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
b) durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
c) oggetto dell’incarico e atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
d) atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
e) limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
f) periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La vita di un’amministrazione di sostegno può essere caratterizzata dalla necessità di richiedere al Giudice Tutelare delle autorizzazioni (a vendere o ad acquistare immobili, ad investire denaro in titoli, ad iniziare cause civili o penali, ad effettuare transazioni,…), delle udienze (cioè degli incontri di persona con il Giudice Tutelare), e più in generale dei confronti o dei consigli, al fine di definire particolari situazioni. Lo stesso tipo di richiesta può essere presentata, oltre che dall’amministratore di sostegno, anche dal beneficiario o dagli altri soggetti interessati. Ognuna di queste richieste è, tecnicamente, una vera e propria ISTANZA da presentare presso la cancelleria del Giudice Tutelare.
All’istanza vanno sempre allegati i documenti utili al Giudice Tutelare per potere provvedere a rilasciare o meno l’autorizzazione richiesta. Si precisa che le istanze che seguono hanno valore meramente esemplificativo e non si tratta di «modelli» proposti o comunque utilizzati dal Tribunale. Si riporta qui di seguito un esempio di istanza per richiedere l’autorizzazione all’esonero dalla redazione dell’inventario dei beni del beneficiario. La misura di protezione giuridica dell’amministrazione di sostegno non prevede, per l’amministratore di sostegno nominato, l’obbligo di redazione dell’inventario dei beni del beneficiario (nel caso dell’interdizione è, invece, obbligatoria la redazione dell’inventario dei beni del tutelato). Di frequente, tuttavia, il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno contiene l’ordine all’amministratore di sostegno, di redigere l’inventario dei beni del beneficiario e talvolta, per la situazione patrimoniale del beneficiario e per l’ampia documentazione depositata agli atti, l’inventario stesso non risulta essere necessario. In tali casi può essere presentata un’istanza ai fini della richiesta di esonero dalla redazione dell’inventario dei beni.
Dipende dal Tribunale e dal Giudice tutelare. La maggior parte dei Tribunali ammette la possibilità di presentare il ricorso anche senza l’assistenza di un legale. E’ possibile quindi fare in autonomia. Consigliamo di informarsi presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del vostro territorio o allo sportello informativo.
Un parente, un amico, un cittadino volontario, il coniuge o il convivente, i genitori, i figli,un fratello o una sorella, una associazione o fondazione o gli operatori dei servizi purchè diversi da quelli che hanno eventualmente in carico la persona.
Una persona che per una infermità, menomazione fisica o psichica non può provvedere ai propri interessi.
NO, l’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per il proprio incarico che è gratuito ed in forma volontaria. In alcuni casi possono essere previsti dei rimborsi spesa o un equo indennizzo stabilito dal Giudice tutelare che non devono essere a nessun titolo considerati compensi.
Al Tribunale del proprio territorio, agli sportelli informativi o un avvocato. Nella provincia di Reggio Emilia sono presenti 7 sportelli: a Reggio Emilia presso il Tribunale (0522 510606) e in Viale Trento Trieste 11 (3273495033), nel distretto di Scandiano (3286960861), nel distretto di Correggio (3283651778) e nel distretto di Guastalla (3286932512), Montecchio (3892582000), Castelnovo né Monti(3291903369)
SI, la legge (art. 406 c.c.) permette di proporre il proprio amministratore di sostegno, o segnalare il nominativo per il futuro.
L’amministrazione di sostegno è alternativa all’interdizione o all’inabilitazione pertanto se la persona che è già sottoposta al provvedimento di interdizione o di inabilitazione si dovrà richiedere la revoca di questo e successivamente presentare richiesta di nomina di amministratore di sostegno.
Si, ma le spese possono variare e dipendono da come si decide di procedere :
È possibile segnalare la propria disponibilità alla Provincia che detiene gli elenchi delle persone disponibili a fare volontariato come amministratore di sostegno. Essendo un ruolo delicato e che richiede una conoscenza di base è consigliabile informarsi sui compiti e le mansioni dell’amministratore di sostegno ed eventualmente frequentare un corso di formazione. Gli elenchi dei volontari vengono trasmessi dalle Provincie ai Giudici Tutelari.
SI, è possibile presentando la richiesta (istanza) al Giudice Tutelare. La richiesta dovrà essere adeguatamente e opportunamente motivata.
Non è la prassi comunemente utilizzata. Normalmente viene nominato uno dei due genitori. Ci sono stati però casi in cui il giudice tutelare ha effettuato una nomina doppia ( non sui genitori però) Si trattava di casi in cui vi era la necessità di avere un professionista (avvocato/commercialista) per la gestione amministrativa e patrimoniale della persona sottoposta ad amministrazione e contemporaneamente sussisteva la necessità di una persona che si occupasse degli aspetti sanitari, assistenziali e relazionali del beneficiario.
Si, solo se riguarda un minore emancipato ed il decreto di nomina può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo quanto la persona diventa maggiorenne ( art. 405 c.c).